Regolamentazione dell’accesso ai cani in giardini e aree verdi comunali
In attesa delle norme di esecuzione della Legge Regionale 20/2012 sulle “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione”, forse non tutti i padroni di cani e cagnolini sapranno che l’accesso ai giardini e alle aree verdi pubbliche comunali, da parte dei simpatici quadrupedi, è regolamentata nella seguente maniera:
– l’accesso è vietato in 16 giardini, per la significativa presenza di aree di gioco per bambini e quindi per la scelta di dedicare questi spazi ai più piccoli in misura particolare e “intensiva” (e quindi con maggior necessità di salvaguardia della loro sicurezza e igiene);
– l’accesso parziale ai cani è invece consentito in 24 giardini, qui con esclusione delle coesistenti aree gioco per bambini che sono opportunamente segnalate e in qualche caso recintate; in tali giardini resta comunque in vigore l’obbligo di condurre i cani al guinzaglio e con museruola;
– infine, in 5 giardini sono state create delle aree totalmente dedicate ai cani dove gli animali possono essere lasciati liberi senza guinzaglio.
In ogni caso, in tutti i giardini, c’è l’obbligo della raccolta delle deiezioni, al pari degli altri spazi pubblici cittadini.
Questa è la tabellina in dettaglio, tratta dal sito della Rete Civica:
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